IL TAR CALABRIA ANNULLA IL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Il comune di Mandatoriccio con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 18.08.2014, pubblicata in data 08.09.2014, approvava, a maggioranza, il “Regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali”. I consiglieri di opposizione denunciavano, già in Consiglio Comunale, la illegittimità del regolamento perché violava le norme cogenti in materia di accesso agli atti, disciplinato dall’art. 43 D.lgs 267/2000 che recita: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente dal Comune e dalla Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato”, limitando, fortemente, il diritto-dovere dei consiglieri di minoranza ad acquisire notizie ed atti, anche in visione, della P.A. I consiglieri di opposizione PD, avv. Dario Cornicello e Donnici Gaetano, di fronte al vulnus inferto alla democrazia, con l’approvazione a maggioranza del Regolamento, decidevano di impugnarlo dinanzi al Tar Calabria, per assoluta illegittimità di numerosi articoli del Regolamento stesso, che introducevano una serie di ingiustificati adempimenti burocratici, particolarmente onerosi sotto il profilo della scansione procedimentale, nonché suscettibili di determinare, sotto il profilo temporale, un’arbitraria dilazione dei tempi dell’accesso ed un inammissibile controllo della attività del Consigliere Comunale da parte degli apparati burocratici dell’Ente, in palese contrasto, oltre che con la ratio sottesa all’art. 43 D.lgs 267/2000, ma anche con i principini celerità e buon andamento dell’azione amministrativa rinvenienti dall’art. 97 Cost. Il TAR Calabria, accogliendo il ricorso proposto dai consiglieri di minoranza, ha disposto la rettifica e , quindi la modifica dell’art. 1 comma 1, che prevedeva il differimento, attraverso una sorta di informale “procedimentalizazione” dell’accesso, sia in visione di atti che di rilascio copie, nel senso che il Regolamento deve precisare che il Responsabile del Servizio o altro dipendente al momento presente nell’ufficio competente è tenuto, immediatamente, a rendere le chieste informazioni al consigliere comunale, e consentire la visione degli atti richiesti e la consegna di copie, quest’ultima non più nel termine massimo di trenta giorni, ma bensì nell’arco di qualche giorno. Il TAR Calabria ha, altresì, disposto l’annullamento del Regolamento nelle parti in cui prevedeva l’accesso nei limiti disposti dall’art. 13 D.lgs 163/06, relativo ai lavori pubblici, in quanto non applicabili ai consiglieri comunali e la previsione del diniego dell’accesso in caso di notizie ritenute riservate, atteso che il consigliere comunale è tenuto alla segretezza per espressa previsione legislativa (art. 43 comma 2° D.lgs 267/2000), atteso che il consigliere comunale ha un accesso illimitato agli atti della P.A. ed è, inoltre presidiato, oltre che alla segretezza, anche dalla tutela penalistica ex art. 622 cp. Infine il TAR Calabria ha annullato l’art. 4 del regolamento che disponeva una serie di limitazioni sia per quanto attiene alla visione di atti, per cui era previsto un termine di 5 giorni lavorativi, e sia per il rilascio copie che prevedeva un termine massimo di giorni 30 dalla richiesta ed una serie di incombenze, che secondo le motivazione della sentenza del TAR, introducevano una serie di adempimenti burocratici, determinanti un’arbitraria dilazione dei tempi, in palese contrasto con la ratio di cui all’art. 43 D.lgs 267/2000, disponendo che l’accesso agli atti è illimitato e non necessita di specifica motivazione e l’esclusione della possibilità, da parte della P.A., di sindacare il collegamento tra i documenti chiesti in ostensione ed il mandato elettorale. “ L’avv. Dario Cornicello, si ritiene pienamente soddisfatto dell’esito del ricorso, atteso che con la sentenza del TAR Calabria è stato ripristinato un presidio di legalità per la democrazia del comune di Mandatoriccio. Voglio augurarmi che gli amministratori ed i responsabili dei vari servizi, applicano, con doveroso rispetto delle decisione della Giustizia Amministrativa, le disposizioni di cui alla sentenza del TAR Calabria, depositata il 13.02.2015, con la quale viene ripristinata la dialettica politica tra maggioranza ed opposizione, riconoscendo all’opposizione il diritto-dovere, sancito dalla Costituzione e riconosciuto dall’Ordinamento Giuridico, del controllo dell’attività posta in essere della P.A., rilevando che la funzione di amministratore è soggetta al rispetto delle regole e delle leggi, non potendosi amministrare, in modo casereccio, poiché, in tal caso, vengono meno i principi cardini dell’azione amministrativa, della legalità, correttezza, imparzialità e lealtà. Il gruppo PD, continuerà, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari, a svolgere pienamente il loro mandato istituzionale, denunciando ogni violazione di legge e regolamentare alle Autorità competenti poste in essere dagli amministratori, in ordine al rispetto dei ruoli tra opposizione e maggioranza, specificando che l’obbligo di far visionare ed estrarre copia di atti amministrativi, per come espressamente statuito dal TAR Calabria, incombe, in via autonoma, non solo sugli amministratori, ma anche sui Responsabili dei Servizi e/o altri dipendenti presenti negli Uffici, che sono tenuti, immediatamente, a rendere le informazioni richieste ed a consentire la immediata visione degli atti richiesti dai Consiglieri Comunali. L’ opposizione sarà rigorosa, inoltre, verso ogni atto lesivo degli interessi particolari di cittadini e del rispetto delle norme gestionali per l’affidamento dei lavori pubblici ed in economia che vengono affidati dall’Ente.

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