PIETRAPAOLA. ASSOLTO TITOLARE DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA SCOMMESSE 

Il Tribunale di Castrovillari con sentenza del 27.07.2020 aveva condannato il titolare di un’attività di raccolta scommesse per il reato di cui all’art 4 co. 1 e 4 bis della L. 401/89, alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, poiché nella sua qualità di rappresentante legale della Società di raccolta scommesse, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.PS, esercitando attività illecita di intermediazione, raccoglieva direttamente le scommesse su gare virtuali temporizzate di corse di cani, incassando dai clienti le relative puntate che avvenivano mediante collegamento al sito del bookmaker straniero.

Ebbene, con sentenza del 29.11.222 la Corte d’appello di Catanzaro accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Arcangelo ha assolto l’imputato per particolare tenutità del fatto.

Secondo la difesa infatti l’art. 131bis c.p. trovava applicazione in relazione alla fattispecie contestata per una serie di argomentazioni.

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