Dopo essere giunte, in redazione, tante richieste di visione del Regolamento comunale per l’accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali pubblichiamo, integralmente tutti gli articoli.
Comune di Cariati
Provincia di Cosenza
Regolamento comunale per l’accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali
REGOLAMENTO
comunale per l’accesso ad atti, notizie ed informazioni
da parte dei Consiglieri Comunali
(art. 43 – comma 2 – del Decreto Legislativo 267/2000)
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 43 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e nel rispetto degli artt. 42 e 78 dello stesso D. Lgs., che disciplina il diritto dei Consiglieri Comunali all’informazione, all’accesso e alla copia degli atti e documenti utili all’espletamento del mandato elettivo, nonché di quanto previsto dall’art. 45 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2001.
ART. 2 – DIRITTO DI INFORMAZIONI E DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali è espressione del principio democratico dell’autorità locale e della rappresentanza della collettività ed è un diritto ampio, che riguarda non soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, anche l’esercizio del munus di cui gli stessi sono investiti, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi, dell’associazioni e dell’imprese.
3. I Consiglieri Comunali, nell’esercitare il loro diritto di accesso, devono:
a) essere portatori di un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l’accesso;
b) improntare la loro condotta al senso di responsabilità e leale collaborazione, per il rispetto dei principi normativi di economicità e buon andamento;
c) comportarsi nel rispetto dei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale;
d) non abusare del diritto d’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, con atteggiamenti di puro disturbo o aggravando eccessivamente la corretta funzionalità amministrativa dell’Ente.
4. Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali:
a) non può trasmodare in pretesa d’indagine generalizzata, alla mera ricerca di eventuali irregolarità nelle attività degli Uffici, non essendo il Consigliere comunale un organo di polizia giudiziaria;
b) non può invadere le funzioni, le competenze o le prerogative dei Responsabili di Area comunale e/o di Servizio, cioè non può violare il principio della separazione tra politica e gestione e non può violare il dovere di “non-ingerenza” nell’attività dei Responsabili di Area e/o di Servizio;
c) non può degenerare in abuso del diritto d’informazione, per piegare le sue alte finalità a scopi meramente emulativi, nocendo alla corretta funzionalità dell’Ente.
Comune di Cariati
Provincia di Cosenza
Regolamento comunale per l’accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali
ART. 3 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso agli atti, alle notizie e alle informazioni da parte dei Consiglieri Comunali si esercita con le modalità indicate di seguito e nelle successive disposizione del presente Regolamento.
2. L’accesso deve essere esercitato personalmente e singolarmente dal Consigliere Comunale e, pertanto, non sono ammesse richieste cumulative e presentate per delega né atti ritirati tramite delega, in funzione dell’obbligo di segretezza di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
3. Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi e di semplificazione della procedura, l’accesso deve essere esercitato mediante richiesta scritta indirizzata al Segretario comunale.
4. La richiesta deve essere determinata e non generica e dovrà:
a) indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, affinché l’adempimento dell’Ente locale non debba risultare eccessivamente gravoso, in modo da incidere sul regolare funzionamento degli uffici;
b) essere identificabile e rintracciabile con il numero di protocollo;
5. In caso di richiesta irregolare o incompleta, il Segretario comunale deve invitare entro 10 giorni, per iscritto, il richiedente a regolarizzarla e/o integrarla entro i successivi 5 giorni.
La richiesta di accesso è inammissibile:
a) Se formulata in modo generico o priva di dati identificativi del documento oggetto dell’accesso o priva degli elementi che consentano comunque di individuare l’atto in maniera univoca;
b) Se riguarda istruttorie ancora da adottare;
c) Se concerne intere categorie di atti (es. tutte le ordinanze sindacali, tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data, etc).
6. Non rientrano né possono essere pretese interpretazioni normative, commenti legislativi e/o relazioni o disamine tecniche da parte dei dipendenti ovvero qualsiasi espressione che implichi valutazioni o elaborazioni di carattere discrezionale ad esclusione dell’assistenza eventualmente rientrante nelle competenze del Segretario comunale agli Organi dell’Ente in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ordinamento comunale.
7. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.
ART. 4 – ATTI ACCESSIBILI
1. Sono accessibili tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale che, ai sensi del testo Unico degli Enti Locali, sono pubblici.
2. I Consiglieri Comunali hanno, in particolare, diritto di accesso agli atti formati e ai provvedimenti adottati, anche se non provenienti dall’Amministrazione.
ART. 5 – ESAME DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
1. La richiesta di accesso è esaminata dal Segretario comunale che provvederà a riscontrarla entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione o della regolarizzazione e/o integrazione della stessa. Tale termine può essere prorogato per esigenze organizzative o di carico di lavoro e, comunque, non può superare trenta giorni dalla data di presentazione o della regolarizzazione e/o integrazione della richiesta.
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2. Qualora lo ritenga necessario il Segretario comunale, nell’esaminare la richiesta, può avvalersi dell’ausilio del Responsabile dell’Area comunale competente per materia.
3. Il procedimento di accesso si conclude con:
a) l’accoglimento della richiesta;
b) il diniego della richiesta;
c) il differimento o la limitazione dell’accesso.
ART. 6 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
1. In caso di accoglimento, il Segretario comunale provvede ad evadere la richiestamediante: l‘esibizione del documento, l’estrazione e il rilascio di copia ovvero altra modalità ritenuta idonea e comunque privilegiando le modalità informatiche al fine del contenimento dei costi.
2. L‘esame dei documenti è effettuato dal Consigliere Comunale richiedente personalmente ed avviene presso l‘ufficio di Segreteria, appartenente all’Area Segreteria e Affari Generali, nelle ore e nei giorni concordati con il Segretario comunale ed alla presenza del personale addetto ed indicato dal Responsabile dell’Area comunale competente.
3. Il Consigliere Comunale può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.
4. È severamente vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. In caso di violazione, il Consigliere comunale è soggetto alle sanzioni amministrative, civili epenali previste dalla normativa vigente e se dovuto al risarcimento del danno.
5. In caso di estrazione di copia dei documenti, gli atti e i documenti oggetto di rilascio devono essere timbrati dal Segretario comunale o da un suo delegato, in ogni singolo foglio, apponendosi altresì tra le pagine idoneo timbro di congiunzione. Nell’ultimo foglio di cui è composto l’atto, deve essere apposto un timbro di attestazione relativo al totale dei fogli rilasciati e come per ogni estrazione di copia, deve contenere l’indicazione del nominativo e la firma del Consigliere Comunale ricevente.
Sulla documentazione consegnata al consigliere comunale dovrà essere apposto untimbro recante la seguente dicitura: “copia rilasciata in carta libera, per finalità inerenti l’esercizio del mandato amministrativo, al consigliere comunale ___________, tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge e con espresso divieto di riproduzione e diffusione”.
ART. 7 – DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE E DINIEGO
1. Il differimento o la limitazione dell’accesso sono disposti dal Segretario comunale, ove sia necessario assicurare tutela agli interessi di cui al successivo art. 12 del presente regolamento.
2. L‘atto che dispone il differimento dell’accesso, ne indica la durata e la motivazione.
3. Il diniego della richiesta di accesso è disposto dal Segretario comunale ed è motivato con riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 12 o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.
4. Avverso agli atti con i quali il Segretario comunale dichiara l’inammissibilità della domanda di accesso o che, comunque, evidenziano le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta, il Consigliere Comunale può proporre istanza di riesame, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del diniego, al Segretario comunale che è tenuto a pronunciarsi su tale istanza, in via definitiva, nei 15 giorni successivi.
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ART. 8 – ORARI E GIORNI DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso dovrà essere esercitato nelle ore e nei giorni stabiliti con apposito provvedimento del Segretario comunale.
2. In caso di richiesta di accesso in via telematica, la stessa dovrà pervenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune e dovrà essere sottoscritta con apposita firma digitale identificativa del singolo Consigliere Comunale richiedente.
ART. 9 – GRATUITÀ DEL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali, esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, è gratuito.
ART. 10 – SEGRETO D‘UFFICIO ED ESCLUSIVITÀ DELL’USO
1. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d‘ufficio, secondo le prescrizioni di legge.
2. I Consiglieri Comunali non possono fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini personali.
3. Ai fini dell’effettiva tutela del segreto d’ufficio, i Consiglieri Comunali sono tenuti ad una sicura conservazione dei documenti ottenuti, adottando ogni cautela perevitare sottrazioni o smarrimenti.
ART. 11 – DIVIETO DI UTILIZZO PER FINI COMMERCIALI O PRIVATI
1. In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali oppure privati, le informazioni e i documenti ottenuti da parte dei Consiglieri Comunali mediante l‘esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente Regolamento. A tal fine sul documento viene annotato il nome e cognome del Consigliere Comunale cui viene rilasciato, che controfirma in calce alla richiesta di accesso.
2. Le copie, con l’espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio del diritto speciale di accesso connesso alla carica di consigliere comunale, sono rilasciate in carta libera.
ART. 12 – LIMITI AL DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all’accesso dei Consiglieri Comunali, se non nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Specificamente, sono sottratti all’accesso da parte dei Consiglieri i documenti:
a) formati o detenuti in connessione a procedimento penale, oppure a rapporti o denunce all’Autorità Giudiziaria penale, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;
b) riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente strumentali all’attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
c) riguardanti rapporti di consulenza-patrocinio legale e consulenza in generale, quando non sia connessa esclusivamente all’adozione di un provvedimento e non abbia mera valenza endoprocedimentale, al fine di tutelare il segreto professionale (art.2D.P.C.M. 200/1996, sent. C.D.S.-Sez. V n. 1893 del 2.4.2001 e Sez. IV n.6200/2003);
d) riguardanti atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione porrebbe a rischio di compromissione l’esito del giudizio;
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e) riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; in particolare sono sottratti all’accesso i documenti attinenti alla sfera epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, se detenuti per finalità diverse da quelle istituzionali e in relazione alle quali il Comune non disponga di specifica autorizzazione al trattamento e comunicazione dei dati per le finalità riconducibili all’esercizio del mandato di Consigliere Comunale;
f) riguardanti la salute e le tendenze sessuali di cittadini in genere (ivi incluso il personale), in assoluto;
g) preparatori o istruttori, nel corso del procedimento di formazione dei provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale o del Sindaco o dei Responsabili delle Aree comunali, fino all’emanazione dell’atto finale al quale si riferiscono;
h) che appalesino con chiara e incontestabile evidenza l’interesse privato del Consigliere Comunale o l’assenza di collegamento con le funzioni di controllo politico-amministrativo.
3. Altresì, sono sottratti all’accesso da parte dei Consiglieri Comunali i documenti inerenti tutta la minuta attività del personale o l’intera attività gestionale dei Responsabili delle Aree comunali ivi incluse le procedure attuate, in quanto esulanti dall’ambito dell’indirizzo e controllo politico o dell’alta amministrazione, in virtù del principio di separazione dei poteri di cui all’art. 78 c. 1 D. Lgs. 267/2000 e pertanto le relative richieste non sono ammissibili.
4. È escluso l’accesso generico, finalizzato al controllo sistematico e indiscriminato di una qualsiasi attività degli uffici comunali (protocollo, registri vari, fascicoli delpersonale, ferie dei dipendenti, determinazioni inerenti l’organizzazione degli uffici o la gestione dei rapporti di lavoro, etc.).
5. È escluso l’accesso nella forma della riproduzione fotostatica, per ragioni organizzative, tecniche ed economiche, in ogni caso, ritenendo soddisfatto l’obbligo e il diritto di informazione nei confronti del Consigliere Comunale con la visione o pubblicazione degli atti, nei seguenti casi:
a) progetti e relativi elaborati, ancorché richiamati o allegati in atti deliberativi o provvedimenti gestionali, poiché non hanno forma propria di documento amministrativo (art. 22 c. 4 L. 241/1990, come modificato dalla L. 15/2005) e perché trattasi di specificazioni tecniche sottratte alla competenza dei Consiglieri ai sensi degli artt. 42 e 78 del D. Lgs. 267/2000;
b) copia integrale del protocollo o di altri registri dell’Ente o sistematica di loro parti, da comporre ad unità. Invece, è consentita la riproduzione di singole pagine inerenti specifiche annotazioni, da precisare.
6. In ogni caso l’accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l’amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione di dati e documenti.
ART. 13 – ABROGAZIONI
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare in materia.
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.
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