La sentenza del Consiglio di Stato depositata il 17 gennaio u.s. rigetta limpugnativa promossa dallAmministrazione Comunale di Cariati e accoglie il ricorso dei Consiglieri comunali di opposizione, confermando in toto la sentenza del Tar Calabria n. 904/2013. In sostanza con il ricorso dei consiglieri di opposizione si chiedeva testualmente : lannullamento della deliberazione del consiglio comunale di Cariati n. 63, assunta in prima convocazione nella seduta del 29.11.2012, pubblicata il 4 dicembre , avente ad oggetto esercizio finanziario 2012, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi, art. 193 d.lgs. n. 267/2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorra, dellavviso di convocazione della seduta. Ora, se le parole hanno un senso, significa che sono NULLE anche le delibere consiliari connesse e conseguenti alla delibera 63. Tra queste certamente vanno comprese le delibere con cui il Consiglio Comunale di Cariati ha approvato il piano finanziario di riequilibrio, il conto consuntivo 2012 e il bilancio di previsione 2013, in quanto adottate successivamente alla incriminata 63 con la quale oggettivamente e funzionalmente sono connesse e conseguenti. Tutto può essere interpretato, tranne che due più due è uguale a quattro. In questo contesto il Comune di Cariati viene a trovarsi ina situazione di gravi inadempienze che, allo stato, risultano irrimediabili da parte degli Organi istituzionali del Comune. Mancanza del bilancio 2012 riequilibrato, mancanza del conto consuntivo 2012, mancanza di un piano di riequilibrio pluriennale in presenza di una situazione finanziaria fortemente deficitaria che si trascina da anni e che nei fatti presenta uno stato di grave dissesto al cui risanamento era tenuta ed obbligata lAmministrazione comunale. Cosa che, purtroppo non ha fatto nel rispetto delle leggi, né risulta che intenda farlo, dal momento che nel bilancio di previsione 2013 approvato, anche questo oltre i termini di legge, in data 19 dicembre u.s., sono state sconfessate dalla stessa Amministrazione comunale le misure contenute nei precedenti piani di riequilibrio, c.d. predissesto. A questo punto è il Prefetto di Cosenza che dovrà valutare la situazione al fine di riportare entro i binari della legalità la gestione del nostro Comune che, onestamente ed oggettivamente, è allo sbando sotto tutti i punti di vista. Non si tratta della mancata approvazione nei termini di un provvedimento (riequilibrio bilancio 2013), ma di una situazione più complessa , frutto di reiterate, gravi e persistenti violazioni di legge pervicacemente messe in atto dallAmministrazione comunale. Quanto al ricorso proposto dai Consiglieri di opposizione, è doveroso rilevare, così come ampiamente ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato, che lobiettivo è quello di far rispettare le regole della democrazia e in particolare il munus , cioè il ruolo di pubblico ufficio ricoperto da ciascun consigliere comunale e, come testualmente scrive il Consiglio di Stato nella sentenza, incide pertanto direttamente sullo jus ad officium dei ricorrenti, essendo stato loro precluso il corretto e regolare esercizio della funzione di consigliere comunale.
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