SE REGGIO CALABRIA DIVENTA MONTAGNA E SCALA COELI NO!

La riforma abbassa la soglia altimetrica ma alza la confusione: criteri incerti, elenchi incompleti e territori storicamente montani lasciati fuori

Scala Coeli (foto di Mimmo Marino)

Antonio Loiacono

Nell’elenco dei comuni montani (varato dalla Conferenza Unificata il 5 febbraio scorso) con i suoi 31 metri(!) di altitudine sul livello del mare, compare Reggio Calabria: un caso davvero emblematico!

Secondo alcune interpretazioni, infatti, la città sullo Stretto potrebbe rientrare tra i Comuni parzialmente montani. Un’ipotesi che, se confermata, renderebbe ancora più evidente il corto circuito amministrativo che si va delineando. Perché mentre un grande centro urbano, con una conformazione territoriale complessa e fortemente segnata dalla dimensione metropolitana, rischia di acquisire una qualificazione montana almeno parziale, altri Comuni dell’entroterra restano esclusi.

È in questo contesto che il caso di Scala Coeli (e non solo) assume un valore paradigmatico. Un Comune collocato a oltre 370 metri sul livello del mare, nel cuore della Sila Greca, che risponde pienamente al requisito altimetrico fissato dalla legge 12 settembre 2025, n. 131, ma che non compare (come non compaiono Mandatoriccio, 561m. slm; Caloveto, 385m. slm; Cropalati, 384m slm, ecc.) negli elenchi definiti nell’intesa prevista dall’articolo 2, comma 1, della stessa legge. Un’assenza che stride, soprattutto se messa a confronto con l’eventuale inclusione, anche solo parziale, di realtà territoriali ben diverse per struttura e funzioni.

Il rischio è quello di una classificazione che, invece di chiarire, complica. Da un lato, territori storicamente e morfologicamente montani che vedono messo in discussione uno status consolidato; dall’altro, Comuni di dimensioni e caratteristiche differenti che potrebbero rientrare nella nuova perimetrazione. Il risultato è un quadro disomogeneo, in cui la geografia reale sembra cedere il passo a calcoli amministrativi difficili da spiegare ai territori coinvolti.

A rendere ancora più evidente la frattura è il confronto con l’elenco dei Comuni montani individuati congiuntamente all’USR, sulla base della normativa storica — dalla legge 1° marzo 1957, n. 90, richiamata dall’articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino alla Direttiva 268/75/CEE — che conta 235 Comuni e che per decenni ha rappresentato un riferimento stabile. Il disallineamento tra quel perimetro e le nuove classificazioni rischia ora di tradursi non solo in confusione amministrativa, ma in tensioni istituzionali difficili da ricomporre.

Resta allora da chiedersi dove si stia realmente collocando la linea di confine. Non quella geografica, che le mappe restituiscono con una certa onestà, ma quella amministrativa, più mobile, più opaca. La sensazione, leggendo atti, intese e richiami normativi, è che il criterio altimetrico sia diventato una sorta di bussola imperfetta: indica una direzione, ma non garantisce l’arrivo.

Il nodo è tutto nella fase applicativa. La legge 12 settembre 2025, n. 131 nasce con l’ambizione dichiarata di aggiornare una classificazione datata, rendendola più aderente alla realtà dei territori. Ma proprio nel momento in cui la norma scende dal piano astratto a quello concreto, emergono le frizioni. L’intesa prevista dall’articolo 2, comma 1, avrebbe dovuto fungere da punto di sintesi. Invece, per ora, sembra aver prodotto un elenco che solleva più domande di quante ne risolva.

Scala Coeli, in questo senso, non è un’eccezione folkloristica né un dettaglio marginale. È un sintomo. Perché se un Comune che supera la soglia fissata dalla legge resta fuori, mentre altri territori vengono ricompresi almeno in parte, il problema non è più il singolo caso, ma la tenuta complessiva del criterio. E quando i criteri diventano opachi, la discrezionalità — o la percezione di essa — prende inevitabilmente spazio.

Sul territorio, intanto, la questione non resta confinata alle carte. Gli amministratori locali si interrogano, chiedono chiarimenti, fanno confronti. Perché la classificazione montana non è una definizione simbolica: incide sui bilanci, sui servizi, sulle possibilità di accedere a fondi specifici. È, in sostanza, una leva concreta di politica pubblica. Restarne esclusi significa dover spiegare ai cittadini perché un Comune con caratteristiche evidenti di marginalità e complessità territoriale viene trattato come se non le avesse.

Il confronto con il passato rende il quadro ancora più delicato. Per decenni, l’elenco dei Comuni montani individuati sulla base della normativa storica — dalla legge del 1952 a quella del 1957, fino al recepimento della Direttiva europea del 1975 — ha rappresentato una sorta di patto implicito tra Stato e territori. Non perfetto, certo, ma riconoscibile e stabile. Oggi quel perimetro viene superato senza che il nuovo assetto appaia altrettanto solido.

C’è poi un altro elemento, più sottile, che attraversa questa vicenda: il rapporto tra centro e periferia. Le grandi città, o i grandi enti, dispongono di strutture tecniche in grado di interpretare, negoziare, talvolta orientare l’applicazione delle norme. I piccoli Comuni no. Per loro, l’esclusione da un elenco non è una variabile negoziabile, ma un dato secco. E quando questo dato appare incoerente con la realtà, il senso di marginalità si accentua.

Non è un caso che il dibattito stia assumendo toni sempre più istituzionali. Le Regioni chiedono certezze, gli enti locali reclamano trasparenza, gli uffici tecnici invocano criteri univoci. Tutti, in fondo, chiedono la stessa cosa: sapere perché. Perché un Comune sì e un altro no. Perché una classificazione cambia senza che il territorio, nel frattempo, sia cambiato.

Forse è ancora presto per parlare di contenzioso, ma non per parlare di frizioni. Se gli elenchi resteranno così, o se verranno confermati senza una spiegazione chiara, il rischio è che la riforma, nata per semplificare, finisca per complicare. E che la montagna, da categoria amministrativa, torni a essere metafora: di distanza, di fatica, di un dialogo che fatica a salire di quota.

In attesa degli atti definitivi, una cosa appare evidente: la partita non è chiusa. E casi come quello di Scala Coeli indicano che, prima ancora di contare i metri sul livello del mare, sarà necessario misurare la coerenza tra le norme e i territori che quelle norme dovrebbero rappresentare. Il resto, come spesso accade, verrà dopo. E difficilmente in silenzio.

 

 

 

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