Nuova ordinanza della Santelli. I Calabresi residenti possono rientrare.

Jole Santelli
  1. E’ fatto divieto – ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020e dalle Ordinanze Presidenziali vigenti – a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi ditrasporto pubblici o privati, in regione Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovateesigenze lavorative, ovvero per motivi di salute.
  2. E’ consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest’ultima è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione,che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria – al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione.
  3. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente -che ne darà comunicazione al Sindacoper i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo.
  4. La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l’Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente.
  5. L’isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.
  6. I rientri di cui al punto 2, presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti.
  7. Sono tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, cioè di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura dellaquarantena ovvero risultati positivi al virus.
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