DISAGI NEI TRASPORTI: I DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI

DISAGI NEI TRASPORTI: I DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI FONTE: IN EUROPA – NEWSLETTER COMMISSIONE EUROPEA – ITALIA – 21/12/2010 Il Vicepresidente della Commissione responsabile per i trasporti Siim Kallas ha espresso oggi la sua forte preoccupazione per lo stato in cui lastagione invernale particolarmente severa ha gettato il trasporto aereo europeo. La situazione, ha detto “è inaccettabile e non si deve ripetere”. L’anello debole della catena sembrano essere le strutture aeroportuali, scarsamente attrezzate per condizioni meteorologiche che, fa notare il Commissario, non sono poi così rare nell’Europa occidentale. La Commissione, ha affermato inoltre il Vicepresidente Kallas, monitorerà da vicino la situazione e prenderà in considerazione l’ipotesi di imporre alle strutture aeroportuali dei requisiti infrastrutturali minimi che garantiscano la continuità del servizio nei mesi invernali. A seguito di questi disagi e in vista delle prossime vacanze natalizie si vuole attirare l’attenzione sui diritti dei cittadini europei per quanto riguarda i loro spostamenti aerei e ferroviari. Trasporti aerei – In caso di imbarco negato o di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l’obbligo di offrire al passeggero la scelta tra un rimborso integrale o un volo alternativo. Nel caso venga scelta la seconda opzione la compagnia deve, in caso di necessità, fornire al viaggiatore tutta l’assistenza necessaria (vitto, accesso a un telefono, pernottamento). – In caso di ritardi che vadano, a seconda della lunghezza della tratta, da due a quattro ore, il passeggero ha diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea (vitto, accesso a un telefono, pernottamento). In caso di ritardi di più di cinque ore il passeggero può scegliere di non continuare il viaggio, ricevendo un rimborso integrale e un biglietto di ritorno gratuito alla destinazione iniziale. Se il passeggero arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo ha diritto a un indennizzo identico a quello erogato in caso di cancellazione; la compagnia aerea è responsabile di ogni ulteriore danno causato dal ritardo, a meno che non provi circostanze eccezionali che lo giustifichino. – Se il bagaglio viene smarrito o danneggiato per negligenza della compagnia aerea il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 1220 euro. – Gli operatori che offrono pacchetti vacanza hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti un’informazione completa e dettagliata e devono tutelare i passeggeri in caso di insolvenza. – Deve essere garantita la trasparenza dei prezzi dei biglietti: su di essi deve essere indicati la tariffa applicabile, le tasse e le spese. Eventuali pagamenti opzionali devono essere indicati in maniera chiara e non ambigua. – Ai passeggeri con disabilità deve essere garantita un’adeguata assistenza. Trasporti ferroviari – Nel caso non sia possibile l’acquisto del biglietto in stazione il passeggero deve avere la possibilità di acquistarlo sul treno. – Le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza dei viaggiatori sul treno e in stazione. I passeggeri hanno diritto a un risarcimento per le lesioni imputabili alla negligenza dell’impresa ferroviaria. – In caso di ritardo di più di 60 minuti in un viaggio internazionale interno all’UE il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. – Ai passeggeri con disabilità deve essere garantita una adeguata assistenza. Le informazioni sull’accesso ai mezzi per I passeggeri con disabilità deve essere fornita, su richiesta, dalle imprese ferroviarie e dagli operatori turistici.

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