REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2024, proposto da
Saverio Greco, Emma Filippelli, Annunziato Funaro, Domenico Formaro, rappresentati e difesi dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Comune di Cariati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Cataldina Cosenza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio comunale di Cariati n. 16 del 7.03.2024 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2024 – 2026;
– di tutti gli atti allegati del bilancio di previsione quali le delibere n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 di pari data recanti rispettivamente l’approvazione della quantità e qualità di aree e fabbricati, dell’imposta di soggiorno 2024, l’approvazione aliquote IMU, delle tariffe sui rifiuti, del piano di finanziamento per i costi del servizio gestione rifiuti urbani, delle entrate proprie dell’Ente per l’anno 2024, del canone unico patrimoniale e mercatale per l’anno 2024, del piano delle alienazioni immobiliari per il periodo 2024/2026, del servizio idrico integrato per l’anno 2024 e la determinazione delle tariffe, della addizione comunale IRPEF per l’anno 2024, della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cariati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- I ricorrenti, in qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Cariati, costituenti i gruppi di “L’alternativa c’è” e “Le Lampare”, agiscono per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 16 del 7.03.2024 riguardante l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, nonché di tutti gli atti allegati al bilancio di previsione contenuti nelle rispettive delibere.
Espongono che nella seduta del 7.03.2024, dedicata alla discussione e approvazione degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026 e del bilancio medesimo, il Consigliere Greco ha richiesto formalmente il rinvio della seduta, rilevando la mancata preliminare discussione e deliberazione del D.U.P, Documento Unico di Programmazione, avanzando analoga richiesta per tutte le delibere relative agli allegati al bilancio di previsione.
Il Consiglio comunale ha tuttavia proceduto oltre, approvando a maggioranza tutte le delibere.
I deducenti lamentano quindi l’illegittimità delle determinazioni avversate per violazione degli artt. 151, 170, 174 e 231 D. Lgs. n. 267/2000, degli artt. 21, 22, 23 e 43 del regolamento comunale contabile, nonché per vizio di eccesso di potere.
- Resiste il Comune intimato, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione degli esponenti, confutando le censure e concludendo per la reiezione del gravame.
- Con ordinanza n. 252/2024 è stata fissata una celere trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- All’udienza pubblica del 18 settembre 2024, in vista della quale il Comune ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
- È infondata l’eccezione della difesa comunale circa la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto il confronto preventivo in sede consiliare sul contenuto sul D.U.P. involge l’esercizio di prerogative proprie dei consiglieri comunali.
- Ciò chiarito può passarsi al vaglio del merito del gravame.
6.1. Va disattesa la prima censura, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera sull’assunto che l’organo consiliare ha approvato il bilancio senza votare la richiesta di rinvio avanzata dal Consigliere Greco e ciò in quanto, per come dedotto dalla difesa comunale, non risulta avanzata dal ricorrente alcuna mozione di rinvio.
6.2. Con la seconda censura gli esponenti deducono che ai sensi degli artt. 170 D. Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 21, 22, 23 del regolamento comunale di contabilità, il D.U.P. dev’essere deliberato dalla Giunta comunale “ai fini della successiva presentazione al Consiglio comunale” e “trasmesso a tutti i consiglieri”; successivamente sulla base degli “indirizzi e direttive forniti dal Consiglio comunale” la Giunta provvede ad aggiornare il D.U.P. e la nota di aggiornamento viene quindi trasmessa al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio previsionale.
Nella fattispecie, tuttavia, il D.U.P. è stato aggiornato con delibera di Giunta n. 25 del 12.2.2024, senza però la previa acquisizione della posizione del Consiglio comunale in merito alla prima versione in apposita seduta.
Il motivo è fondato.
Rileva il Collegio in via preliminare che né la recente sentenza del Tribunale Amministrativo pronunciata in materia, n. 1063 dell’1.07.2024, né la decisione del Consiglio di Stato n. 4426/2024, richiamata dalla difesa del Comune, siano estensibili alla controversia, poiché involgono vicende, come peraltro specificato nella prima delle indicate pronunce, in cui i regolamenti comunali non prevedono un’articolata scansione procedimentale nell’approvazione del D.U.P. come nel caso in esame.
Alla fattispecie si attaglia invece il precedente del Consiglio di Stato n. 9551/2023, atteso che il regolamento comunale contabile di Cariati disciplina un’articolata procedura, con l’elaborazione di una prima versione del D.U.P. deliberata dalla Giunta e da sottoporre al Consiglio, il quale può formulare sulla stessa specifici indirizzi e direttive, su cui la Giunta a sua volta deve predisporre il D.U.P. aggiornato, da approvare infine unitamente al bilancio di previsione in sede consiliare.
In tal caso è quindi riscontrabile una distinzione, anche cronologica, delle descritte fasi, poiché l’approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. può avvenire contestualmente all’approvazione del bilancio, giusta l’art. 23, comma 3, del regolamento comunale ma tuttavia con il previo esame in distinta seduta consiliare della prima versione del D.U.P., approvata con delibera di Giunta, per come evincibile dalla disciplina degli artt. 21, commi 4, 6, e 22, commi 1, 2, del regolamento contabile comunale.
Nella contestata scansione procedimentale, invece, il D.U.P è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 174 del 20.10.2023, cui è seguita la nota di aggiornamento 2024/2026 deliberata dalla medesima Giunta con atto n. 25 del 12.02.2024, senza pertanto la previa acquisizione della posizione del Consiglio comunale in merito alla prima versione, registrandosi infine nella seduta del 7.03.2024 l’approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. e del bilancio.
In ragione di quanto evidenziato è quindi integrata la denunciata violazione delle prescrizioni regolamentari.
- Il ricorso è pertanto fondato, con conseguente annullamento delle delibere avversate, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
- La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore Simona Saracino, Referendario
L’ESTENSORE Arturo Levato
IL PRESIDENTE Giancarlo Pennetti
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