La discarica di Scala Coeli esce dai confini regionali e assume rilevanza Nazionale

Sulla Discarica sita nel comune di Scala Coeli è stata presentata il 27/06/2013 una ulteriore importante interrogazione parlamentare a cura del Sen. Francesco Molinari e sottoscritta da numerosi altri senatori del M5S, tra i quali il vice presidente della commissione agricoltura Sen. Luigi Gaetti e dal Sen. Carlo Martelli vice presidente della commissione permanente Territorio, Ambiente e beni ambientali; L’interrogazione verte esclusivamente sulla D.O.P. Bruzio – Denominazione Origine Protetta – e sulle coltivazioni biologiche praticate dalle aziende agricole limitrofe alla discarica di contrada “Pipino”. Nell’interrogazione si chiede conto su come il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria abbia potuto modificare, senza averne le competenze, il territorio ricadente nella D.O.P. visto che la Denominazione di Origine Protetta è un riconoscimento della Comunità Europea e del Ministero dell’Agricoltura e su come, il Dipartimento Ambiente, abbia potuto ignorare, volutamente, che in prossimità della discarica vi sono aziende agricole che praticano le coltivazioni con i metodi dell’agricoltura biologica, nei prossimi giorni la stessa interrogazione, nei contenuti, sarà presentata al Parlamento Europeo. qui sotto si riporta integralmente l’interrogazione parlamentare: Atto n. 4-00440 Pubblicato il 27 giugno 2013, nella seduta n. 52 MOLINARI , GAETTI , MARTELLI , BLUNDO , MORONESE , BERTOROTTA , DONNO , CATALFO , LEZZI , SCIBONA , BOCCHINO , MARTON , CAMPANELLA , CASALETTO , SIMEONI , CAPPELLETTI ,GIARRUSSO , BATTISTA , COTTI , LUCIDI , NUGNES – Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti: la ditta Bieco Srl, in data 3 dicembre 2008, abbia proposto domanda alla Regione Calabria al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e della valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ad un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi sito in località Pipino a Scala Coeli (Cosenza); nell’ambito del procedimento autorizzativo, a conclusione della Conferenza dei servizi alla quale partecipavano i vari enti interessati, la ditta Bieco Srl ha ottenuto l’AIA di cui al registro dei decreti dei dirigenti del Dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria n. 4180 del 29 marzo 2010; risulta altresì che il terreno destinato alla realizzazione della discarica ricade in area denominazione di origine protetta (DOP) per la produzione di olio extravergine di oliva. I terreni limitrofi alla discarica presentano peculiarità di pregio che non risultano essere state tenute in considerazione nell’iter amministrativo di autorizzazione. In zona limitrofa alla costruenda discarica ricadono aziende agricole che praticano i metodi dell’agricoltura biologica; il Dipartimento ambiente era a conoscenza delle coltivazioni DOP prima del rilascio del D.D.G. n. 4180/10; infatti nel decreto si fa riferimento alla nota del Comune di Scala Coeli del 7 agosto 2009, prot. n. 2284, con la quale il sindaco ha inviato al medesimo Dipartimento la delibera del consiglio comunale n. 15 del 3 luglio 2009, nella quale si deliberava di essere contrari a ogni discarica visto che nel territorio comunale esistono aziende con certificazioni DOP: delibera originariamente considerata come un motivo ostativo (vedi nota del Dipartimento ambiente del 20 ottobre 2009, prot. 21213), poi considerata come valutazione politica nella seduta del 10 marzo 2010 del nucleo VIA-VAS-IPPC; nella Relazione tecnica tav. A.3 allegata al progetto presentato dalla Bieco Srl si legge testualmente, al punto “8.2.2 Aree agricole ed alimentari protette – Regolamento CEE 2081/92-2092/91” che: “in base al regolamento di cui trattasi, dopo ricerca sul territorio limitrofo alla discarica non risultano presenti colture con marchi DOP e con IGP”. Ciò contrasta con il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell’olio extravergine di oliva “Bruzio”, il quale stabilisce all’art. 3: «1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione: (…) Scala Coeli (…) 4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane” comprende, in Provincia di Cosenza, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: (…) Scala Coeli»; il territorio di Scala Coeli è un territorio protetto in quanto zona coperta dal marchio DOP “Bruzio”, menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, e la presenza del DOP in tutto il territorio di Scala Coeli è attestata da un certificato del Presidente del Consorzio di tutela; il Dipartimento ambiente della Regione Calabria nel gennaio 2012 ha sospeso i lavori per il completamento della discarica e richiesto alla ditta Bieco Srl di voler controdedurre in ordine alle questioni sollevate dal rappresentante legale dei proprietari delle aree agricole della zona; successivamente, a distanza di un anno, il Dipartimento ambiente, a seguito delle deduzioni della Bieco Srl e di una nuova istruttoria, con atto del 25 gennaio 2013, prot. n. 0027625, ha autorizzato la ripresa dei lavori per la costruzione della discarica affermando che: “in relazione alla presenza di aree DOP, con nota Prot. n. 241929 del 10 luglio 2012 il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha attestato che il Comune di Scala Coeli risulta inserito nell’area di denominazione di origine protetta (DOP Bruzio) di cui al Reg. CE 510/2006”; nella medesima nota si afferma che «l’inserimento di un comune nella DOP, nella fattispecie la DOP Bruzio, comprende anche le particelle ricadenti nel foglio 62 interessate dai lavori di realizzazione della discarica sopra emarginata. In ragione di quanto sopra, è sorta l’esigenza di conoscere le caratteristiche proprie del luogo di ubicazione dell’impianto per poter compiere le valutazioni previste dal Capo 2.1 del decreto legislativo 36/2003, in materia di localizzazione degli impianti di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel quale è espressamente previsto: “per ciascun sito di ubicazione dell’impianto in relazione ai seguenti parametri: (…) c) “collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91”). A tal fine, con nota prot. n. 252625 del 20 luglio 2012, è stato richiesto alla ditta Bieco Srl di produrre documentazione fotografica, ortofoto di dettaglio e planimetria dell’area di discarica, nonché relazione tecnica sulla presenza (o meno) nelle zone di influenza della discarica in questione di colture di pregio attinenti alla realizzazione dei prodotti agricoli tutelati come Dop “Bruzio” e gli eventuali effetti della presenza della discarica sulle stesse colture”. Inoltre, il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, sostiene che: “le condizioni locali di accettabilità della discarica sopra emarginata, in relazione alla presenza di zone coperte dalla DOP Bruzio nell’area di relativa ubicazione sono conformi ai disposti di cui al capo 2.1 del decreto legislativo 36/2003 in quanto, per come riportato nella relazione agronomica di progetto, l’area risulta ricadere all’interno di zone argillose non conformi, a quanto previsto dal disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva Bruzio che, all’art. 4 – caratteristiche di coltivazione – riporta: “sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli uliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili»; nell’ambito delle valutazioni previste dall’allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, concernenti l’ubicazione della discarica di rifiuti non pericolosi, non risulta che si sia tenuto conto delle coltivazioni biologiche esistenti e praticate dalle aziende agricole vicine, una delle quali addirittura confinante con la costruenda discarica; il Dipartimento ambiente della Regione Calabria avrebbe quindi declassato, unilaterlamente, i terreni coperti dal marchio DOP Bruzio a terreni comuni, creando una zona franca non DOP in un Comune che ricade interamente in tale tipologia. Il marchio DOP viene infatti riconosciuto a seguito di una lunga istruttoria, cui partecipano il Ministero delle politiche agricole e la Comunità europea. Non si vede dunque come la Regione possa disconoscere il marchio per singole porzioni di terreno; il riconoscimento della DOP Bruzio è avvenuto in base al regolamento CE n. 1065/97 (pubblicato sulla GUCE n. 156/97 del 13 giugno 1997) con cui è stata registrata la denominazione d’origine protetta. Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 settembre 1998 è stato recepito il disciplinare di produzione, nel quale sono descritte anche le zone sottoposte alla tutela giuridica del marchio DOP dell’olio extravergine di oliva “Bruzio” – menzione geografica Colline ioniche presilane; con il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2005) è avvenuto il riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva DOP “Bruzio” e l’attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni, di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Con il decreto del Ministero delle politiche agricole (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 2011) è stato riconfermato l’incarico al Consorzio; il Dipartimento ambiente della Regione Calabria avrebbe richiesto all’Assessorato all’agricoltura se l’area della costruenda discarica sia nella zona a DOP Bruzio ed in particolare se in essa ricadano aziende agricole che praticano i metodi dell’agricoltura biologica. L’Assessorato avrebbe risposto al quesito affermativamente, precisando che al foglio 62 del catasto terreno del Comune di Scala Coeli vi sono aziende agricole, limitrofe alla discarica che praticano l’agricoltura biologica e sono assoggettate al regime di controllo, cosi come previsto dalla normativa vigente, e che tutto il territorio di Scala Coeli, compreso il foglio 62 ricade nella DOP Bruzio menzione geografica Colline joniche presilane; risulterebbero numerose altre irregolarità nelle diverse fasi della procedura siano state segnalate dal legale che tutela gli interessi di alcuni proprietari di terreni della zona, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto; se risulti corrispondente al vero che il Dipartimento ambiente della Regione Calabria abbia modificato l’area geografica di tutela giuridica del marchio DOP Bruzio – Colline joniche presilane, escludendo alcuni terreni di Scala Coeli; se risulti corrispondente al vero che non si sia tenuto conto, nell’iter autorizzativo della discarica di rifiuti speciali, delle coltivazioni praticate con il metodo dell’agricoltura biologica dalle aziende agricole limitrofe alla costruenda discarica e dell’esistenza del marchio DOP; quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine di assicurare il rispetto delle procedure indicate dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di ubicazione delle discariche anche al fine di garantire la tutela delle produzioni agricole biologiche della zona e delle relative denominazioni di origine protetta. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=00704646&parse=si&toc=no

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