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Con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 15/12/2011 il Comune di Cariati ha affidato incarico a due avvocati di Cosenza per “tutelare gli interessi e le ragioni di questo Ente con riferimento alla gestione in outsourcing del servizio tributi da parte della SO.GE.FI.L. S.p.a. con sede in Rende” Fatto: Dall’esame di alcuni verbali del Revisore dei conti emerge che la So.ge.fi.l. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cariati non ha rendicontato la riscossione secondo i termini contrattuali. Con verbale dello stesso Revisore n. 16 del 14/10/2011 diretto al Presidente del Consiglio del Comune di Cariati, al Sindaco e all’Assessore al Bilancio, l’Organo di controllo testualmente afferma che la So.Ge.Fi.L. s.p.a. “NON HA RESO IL CONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ANNO 2010”. Il Consiglio Comunale non è mai stato informato di tali circostanze, fino al momento in cui i gruppi consiliari di opposizione hanno rilevato tali irregolarità in maniera del tutto fortuita portando il problema all’attenzione del Consiglio Comunale e chiedendo tra l’altro la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, in concomitanza di altre gravi irregolarità contabili, costante ed elevate anticipazione di tesoreria, reiterata e persistente insolvenza nei confronti dei tanti creditori del Comune (ENEL , EQUITALIA, SORICAL, FORNITORI E IMPRESE VARIE, PROFESSIONISTI, ETC.). La numerose azioni giudiziarie (atti ingiuntivi, pignoramenti, etc.) scaturiscono per buona parte da mancanza di liquidità oltre che da sottodimensionamento degli stanziamenti di bilancio e pratica diffusa di spese allegre e compiacenti. Quello che sconcerta in particolare è la presa di posizione della maggioranza consiliare che, a mezzo del Sindaco e dell’assessore al bilancio, con formali dichiarazioni riportate anche sulla stampa, minimizzano la gravità della situazione (tutto va bene ….. la minoranza farnetica e strumentalizza ) e copre le inadempienze ed omissioni, senza l’adozione di alcun provvedimento serio, tranne quello del recente incarico legale, che peraltro ha più il sapore di un “alibi” che non di idoneo strumento adatto alla circostanza. Nel caso di specie viene totalmente ignorato e disatteso il disposto del T.U. 267/2000 nella parte in cui tratta degli obblighi degli agenti contabili. L’art. 93 testualmente recita : “1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita’ degli impiegati civili dello Stato. 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche’ coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 4. L’azione di responsabilita’ si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita’ nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e’ personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.” Non appare superfluo evidenziare e ribadire che la SO.GE.FI.L. S.p.a. quale concessionaria della riscossione di tributi ed entrate del Comune di Cariati, riveste la qualifica di AGENTE CONTABILE e come tale soggetta alla normativa del T.U. 267, che all’art. 233, testualmente recita “1. Entro il termine di 30 giorni (1) dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.” (1) Le parole: “due mesi” sono state così sostituite dalle parole: “30 giorni” dal D.L. 7 ottobre 2008, n. 154. Ebbene non ci risulta che un tale adempimento sia stato effettuato e quel che ancora è più grave, non ci risulta che né il Revisore dei conti, né il Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente o l’Assessore al bilancio quale responsabile politico del settore, abbiano mai fatto denuncia di tale mancanza alla competente Corte dei Conti. Sicchè alla inadempienza dell’Agente contabile, nel caso di specie, si accompagna anche la condotta omissiva dei soggetti preposti al controllo e obbligati a segnalare alla Corte dei Conti la mancata resa del conto. “I principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali” emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al documento N. 9 tratta de “L’Organo di revisione : controllo sugli agenti contabili” e al punto n. 50 testualmente recita : “Se non viene presentato il conto della gestione, è d’obbligo la denuncia alla Corte dei conti per l’instaurazione del giudizio di resa del conto” Del tutto strano appare oggi il conferimento di un incarico generico a due legali “per tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente”, senza nulla togliere al pregio indiscusso dei due professionisti. Non ci può essere alcun dubbio, né alcuna fatica di interpretazione, nella lettura del normativa che assoggetta gli agenti contabili alla giurisdizione della Corte dei Conti, tempestivamente e puntualmente notiziata in caso di mancato rendiconto dell’agente contabile, per l’instaurazione del giudizio di resa del conto. Non ci sono, né ci possono essere altre strade. Ci possono essere dubbi? Nessuno. Tranne a voler fare “melina” o confusione, così come si sta facendo da parte dei rappresentanti del Comune di Cariati . Non si riesce a capirne le ragioni oppure è questione di numeri, visto che all’argomento So.Ge.Fi.L devono allontanarsi dall’aula consiliare due consiglieri di maggioranza perché congiunti dei titolari della detta società. CARIATI, 27/12/2011 I Consiglieri Comunali Francesco COSENTINO Mario SERO Filomena GRECO Tommaso CRITELLI

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