Vietata la circolazione e la sosta di veicoli a motore sul Lungomare C. Colombo dalle ore 20.00 alle ore 2.00 nel periodo compreso tra il 02.07.2012 ed il 31.08.2012.

IL COMANDANTE LA P.M. VISTA la propria precedente ordinanza n.14PM/11 con la quale si vietava la circolazione e la sosta di veicoli a motore di qualsiasi ordine e cilindrata sul Lungomare C.Colombo dalle ore 20.00 alle ore 2.00 nel periodo compreso tra il 26.06.2011 ed il 31.08.2011. RITENUTO di dover disciplinare,anche quest’anno il traffico in detta località al fine di evitare incidenti ai numerosi pedoni che nel periodo estivo affollano il Lungomare; VISTO il Nuovo Codice della Strada,approvato con Decreto Legislativo,n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R.del 16.12.1992,n.495; VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267; DISPONE Sino alla data del 31.08.2012 la sospensione dell’ ordinanza n.04PM/11 del 07.04.2011, con la quale si vietava il transito e la sosta su via C.Colombo dalle ore 17.30 alle ore 21.00 nei giorni di sabato e festivi. ORDINA • E’ FATTO DIVIETO a chiunque di circolare e/o sostare con veicoli a motore di qualsiasi ordine e cilindrata su tutto il Lungomare C.Colombo dalle ore 20.00 alle ore 2.00 nel periodo dal 02.07.2012 e sino al 31.08.2012; • A TUTTI i fornitori e assegnatari di posteggi di eseguire qualsiasi operazione di carico e scarico nell’orario di chiusura al traffico. IN DEROGA al divieto di circolazione è consentito, ai possessori di garage o di cortili con ingresso su detta via,l’accesso dalla traversa più vicina,usando ogni precauzione e procedendo a velocità moderatissima e con l’obbligo di munirsi di speciale autorizzazione che verrà rilasciata dal locale Comando di Polizia Municipale a richiesta di parte. DETTA autorizzazione dovrà essere esposta sul parabrezza del veicolo. Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate: • Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; • Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; • Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli organi di Polizia stradale indicati dall’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comandante la P.M. Pietro DE LUCA

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