QUEL GOFFO TENTATIVO DI SMINUIRE E TRAVISARE LA REALTA’.

ANDIAMO AI FATTI Oggetto: Discarica per rifiuti speciali DDG 4180/10 Comune di Scala Coeli località Pipino Riscontro nota 90850 del 20.03.2015 Premesso che – Con nota del 16/02/2015, acquisita al prot. 65867 del 02/03/2015, diffidava il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria a non consentire l’apertura della discarica in oggetto; – che con successiva nota del 26/02/2015 chiedeva al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria la revoca della nota 48435 del 16/02/2015. Considerato che L’articolo 51 comma 3 della legge Regionale n. 19 del 16/04/2002 integrato con una ulteriore lettera d dall’art. 31 della legge Regionale n. 35 del 10/08/2012 (entrata in vigore il 16/08/2012) in forza della quale in zona agricola è “ comunque vietata” anche “ ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall’attività agricola o da attività ad esse complementari situate all’interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità”; che il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, in risposta alle richieste del Dipartimento Ambiente, con nota prot. 241929 del 10/07/2012 attesta che il Comune di Scala Coeli risulta inserito nell’area di Denominazione di Origine protetta (DOP Bruzia) di cui al Reg. CE 510/2006 (già Reg. CE 2081/92) e che “l’inserimento di un Comune nella DOP, quale fattispecie DOP Bruzia, comprende anche le particelle ricadenti nel foglio 62”, interessate dai lavori di realizzazione della discarica sopraemarginata; Che il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con il prot. 90850 del 20/03/2015 disponeva la sospensione dei conferimenti; Che il combinato disposto dei punti 3 e 4 del DDG 4180/10 decreta che l’esercizio dell’impianto di discarica può avvenire solo dopo la verifica della conformità e del rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’ARPACAL. Tanto detto, nella nota 90850 del 20/03/2015 la sospensione dei conferimenti si effettuava in attesa di ottenere un parere dell’Avvocatura Regionale. Nella nota suddetta, al fine di ottenere il parere dell’Avvocatura, si riportavano dei fatti ma se ne tralasciavano altri di notevole importanza. Nella nota contenente la sospensiva viene riportato letteralmente : “ …… che l’apertura della suddetta discarica e l’avvio dell’autorizzazione medesima risulta comunicata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 decies c. 1 del D.lgs. n. 152/2006, dal gestore con nota prot. n. 5712 del 17.01.2012, ……” Nel merito si evidenzia che ad oggi la discarica non è stata mai aperta e che la nota prot. 5712 del 17.01.2012 è solo una comunicazione di voler dare inizio alla fase operativa di gestione della discarica sul sedicente presupposto di aver rispettato tutte le prescrizioni contenute nell’AIA. In realtà così non è stato per come si dirà in seguito. Alla nota prot. 5712 del 17.01.2012 sono seguite le note inibitorie prot. 34414 del 30/01/2012, prot. 34653 del 31/01/2012 e prot. 67126 del 23/02/2012 da parte del Dipartimento politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, revocate con la nota prot. 27625 del 25/01/2013 e disponendo ulteriori prescrizioni: sia realizzata una ulterio re capacità aggiuntiva di stoccaggio del percolato di 60 mc. per un totale complessivo stoccato di 160 mc; sia garantita, in condizioni di sicurezza, la percorribilità della viabilità di accesso in ogni periodo dell’anno; siano rispettate tute le condizion i dell’AIA e della normativa vigente non oggetto del presente procedimento di verifica; venga realizzato il sistema di lavaggio ruote automezzi e, in ogni caso, venga garantito che le ruote degli automezzi in uscita dalla discarica non sporchino le strade all’uscita dell’impianto (come da nota informativa Arpacal prot. 166326/2012, sopra menzionata). Con prot. 3148 del 07/05/2012 ARPACAL eseguiva le ispezioni di cui ex art. 9 c. 2 D.lgs 36/03 e s.m.i. e concludeva che non erano rispettate tutte le prescrizioni dell’AIA; con nota prot. 44 del 17/05/2013 acquisita al prot. del Comune al n. 1376 del 23/05/2013 la ditta Bieco comunicava di dare avvio alle operazioni di smaltimento in data 20/05/2013; con prot. 178359 del 27/05/2013 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria comunicava che le verifiche ispettive di cui all’art. 9 del D.Lgs 36/2003 sono da intendersi positive; – Che dopo le verifiche ispettive positive del 06/05/2013 prot. 2769 acquisite al prot. 158223 del 10/05/2013 e comunque successive al 16/08/2012, lo stesso Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria con nota 308136 del 02/10/2013 diffidava la ditta bieco ad eseguire dei lavori per ottemperare alle prescrizioni AIA e che ove necessario e ricorrendone i presupposti si procederà ai sensi di quanto previsto dal punto 11 del DDG 4180/10; – Che con prot. 57262 del 18/02/2014 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria concedeva ulteriori 30 giorni di tempo per eseguire i predetti lavori; che con ulteriore nota del 14/01/2015 prot. 10715 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria diffidava la ditta Bieco alla esecuzione di ulteriori lavori per ottemperare alle prescrizioni AIA; – che con nota prot. 48435 del 16/02/2015 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria comunicava che gli esisti del sopralluogo ARPACAL erano da intendersi positivi e che Bieco srl potrà procedere all’avvio dei conferimenti. A maggior chiarimento si ribadisce che la discarica non è stata mai aperta e che i lavori di cui alle diffide e il richiamo alla mancata osservazione delle prescrizioni AIA da parte di ARPACAL nelle varie visite ispettive si riferiscono alla ottemperanza delle prescrizioni AIA originarie , in variante e in “sanatoria”. Pare opportuno, inoltre evidenziare che nella diffida di cui al prot. 65867 del 02/03/2015 ulteriormente si argomentava: Che la lettera h delle condizione AIA prescrive …la strada di accesso alla discarica deve essere percorribile in sicurezza in ogni periodo dell’anno….; Che nella seduta del 10/04/2013 il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha inteso ottemperata la prescrizione h con la redazione di una relazione di un piano (sistema di trasferimento del percolato gomma su gomma) da inserire nel D.V.R., Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D.lgs 81/08; Che sulla Strada Comunale Capoferro/ Cordarella,di accesso alla discarica, sono state eseguite delle opere abusive; Che con ordinanze n. 16/2012 e n. 33/2012 il Comune di Scala Coeli ha disposto la demolizione di tali opere; Che con Sentenza Tar n. 735 del 21/05/2014, nella quale la Regione Calabria è parte in causa, viene confermata la bontà delle ordinanze di demolizione n. 16/2012 e n. 33/2012 da parte del Comune di Scala Coeli ; Che le opere abusive e mai collaudate, eseguite sulla strada di accesso alla discarica, non consentono la percorribilità in sicurezza della strada stessa e di conseguenza la mancata osservanza della predetta prescrizione di cui alla lettera h delle condizioni AIA. I BUROCRATI REGIONALI CHE FIRMANO CARTE STRAMBALATE SONO INVITATE IN LOCALITA’ PIPINO DI SCALA COELI PER UNA SANTA PASQUETTA Scala Coeli 25/03/2015 Il comitato antidiscarica di scala coeli

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