I consiglieri di minoranza ricorrono al Tribunale Amministrativo Regionale avverso alla delibera esercizio finanziario 2012

La minoranza , rappresentata da Francesco Cosentino, Mario Sero, Filomena Greco e Tommasino Critelli, non demorde negli attacchi all’Amministrazione Comunale, a guida Filippo Sero, e sferra una nuova azione per far cadere l’intero Consiglio Comunale. I consiglieri di opposizione, infatti, tramite il loro difensore, nella persona dell’avvocato Alfredo Gualtieri, hanno formulato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, istanza affinchè venga fissata l’udienza per la discussione di un loro ricorso contro il Comune di Cariati, nel quale chiedono l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione del Consiglio Comunale, avvenuta in prima convocazione nella seduta del 29.11.2012, avente ad oggetto “esercizio finanziario 2012. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi, art. 193 D.lgs n.267/2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente”. Diverse le motivazioni: la prima consisterebbe, ad avviso dei ricorrenti, nella mancanza del quorum richiesto in quanto nella precitata seduta consiliare erano presenti sette componenti del Consesso, Sindaco compreso, mentre sia il Regolamento che lo Statuto Comunale di Cariati impongono al Consiglio Comunale, per poter validamente convalidare in prima convocazione, la presenza di “almeno otto consiglieri senza conputare a tal fine il sindaco”. L’assenza di tale “Quorum” rende irrimediabilmente illegittime le liberazioni adottate e per l’atto impugnato , si sostiene nel ricorso alla Corte dei Conti, si impone il suo annullamento. Altra motivazione, si legge nel ricorso, è dovuta “all’inosservanza del termine della documentazione necessaria per poter consapevolmente deliberare”. Tali atti sono stati messi a disposizione della minoranza nella tarda mattinata del lunedi 26 novembre 2012, lasciando cosi solo due giorni di tempo per analizzare problematiche complesse e complicate. Persino il segretario generale dell’Ente, si afferma nell’esposto con sua nota n. 16100 in data 6.12.2012 ha richiamato i responsabili delle Aree al rispetto della norma. “Tale inosservanza del termine della documentazione necessaria, si legge nel ricorso, per poter consapevolmente deliberare” è motivo di illegittimità della delibera adottata, per quanto affermato dal Consiglio di Stato nella recentissima sentenza della Sezione Quarta, 4 settembre 2012 n. 4892. Ad avviso dei consiglieri di minoranza “la palese violazione delle norme citate ha reso illegittima l’adozione della deliberazione di “equilibrio di bilancio” che, ove non annullata, provocherà danni irreversibili, poiché le conseguenze della situazione finanziaria (non regolare) sono destinate a ripercuotersi nell’esercizio futuro. Il ricorso si conclude con la richiesta della sospensione della delibera impugnata, per ripristinare la legalità violata a plateale scapito del diritto ad officium dei consiglieri ricorrenti”.

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