Il dipendente era accusato del reato di cui all’art. 256 bis D.lgs. 152/2006 perché giustappunto quale dipendente del Comune di Pietrapaola (Cs), dopo aver raccolto, trasportato in località San Giuseppe del medesimo comune rifiuti tra cui vegetali con l’autocarro comunale abbandonava ovvero depositava in modo incontrollato e appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti urbani, all’interno dell’area di deposito.
Il dipendente veniva imputato inoltre del reato di cui all’art. 181 co. 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004 perché nella qualità di dipendente poneva in essere la condotta criminosa summenzionata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale per la presenza del torrente Acquaniti in assenza della prescritta autorizzazione.
Le indagini eseguite dai Carabinieri accertavano addirittura la presenza fra i rifiuti abbandonati anche della copia della carta d’identità della figlia del dipendente comunale, la prima pagina della certificazione unica anno 2017 della stessa figlia del dipendente ed un verbale di contravvenzione del codice della strada emesso nei confronti della medesima.
A conclusione del processo, il PM richiedeva la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Il difensore del dipendente Avv. Vincenzo Arcangelo, invero, chiedeva l’assoluzione dell’imputato per non aver quest’ultimo commesso il fatto, in quanto dall’escussione dei testi della difesa dell’imputato e da tutte una serie di indagini difensive rese dalla difesa dell’imputato non poteva pronunciarsi assolutamente una sentenza di condanna.
Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 355 del 15.06.2026 ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato.
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