LISTE D’ATTESA INTERMINABILI O BLOCCATE? IL DIRITTO ALLE CURE E L’OPZIONE POCO CONOSCIUTA

»Antonio Loiacono

In un contesto dove la salute è un diritto fondamentale, l’Italia si trova a fronteggiare un problema sempre più pressante: le liste d’attesa per visite mediche e prestazioni sanitarie. Lunghe code e tempi di attesa interminabili mettono a dura prova la pazienza e la salute dei cittadini, ma esiste un’opzione poco conosciuta che potrebbe risolvere questo dilemma: l’intramoenia!

Sebbene curarsi sia un diritto sancito, la realtà è che molte persone rinunciano alle cure a causa dei costi e dei tempi di attesa eccessivi. Tuttavia, ciò che forse non tutti sanno è che esiste un decreto del 1998 che regolamenta le liste d’attesa nel sistema sanitario italiano. Il comma 10 art. 3 del medesimo statuisce, in particolare, che le Regioni, attraverso i direttori delle ASP e gli ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. Questo intervallo di tempo deve essere ben pubblicizzato e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. L’articolo 3, infatti, tutela il diritto alla prestazione e prevede che l’assistito abbia la possibilità di chiedere che la prestazione venga effettuata privatamente al costo del ticket, allorché i tempi massimi di attesa superino quelli stabiliti.

Questo significa che possono essere esaminati privatamente senza dover sostenere i costi aggiuntivi associati alle visite private. L’Asl locale copre la differenza di costo, rendendo l’opzione accessibile a tutti, anche a coloro che sono esenti dal pagamento del ticket.

In Calabria, la Regione, nel Burc n.11 del 16 gennaio 2024 ha pubblicato le “Linee guide del CUP della Calabria” che al paragrafo 5.2.2.2 PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE, recita: “Nel contesto operativo del CUP della Calabria, con riferimento a quanto descritto nel PNGLA, laddove non possa essere
garantita la prenotazione dell’appuntamento al cittadino……….è necessario attivare i cosiddetti “percorsi di tutela”. Tali percorsi consentono l’accesso alle prestazioni secondo modalità alternative, al fine di garantire l’erogazione della prestazione entro i limiti di tempo previsti. In tali casi, ad esempio, potrà essere offerta al cittadino la possibilità di fruire della prestazione richiesta in regime di Libera Professione riservandogli comunque il solo pagamento del ticket previsto per il regime SSR….“.

Tuttavia, emergono nuove sfide quando le liste d’attesa vengono bloccate dalle Aziende Sanitarie locali, un fenomeno che si verifica spesso dopo l’estate. In questo caso, i cittadini non possono entrare nelle liste d’attesa fino all’anno successivo, privandoli di accesso alle cure necessarie. Anche in questa situazione, il decreto garantisce il diritto alla prestazione in intramoenia pagando solo il ticket, poiché l’Asl non può garantire il rispetto dei tempi di attesa.

Per richiedere una prestazione in regime di libera attività professionale, il paziente deve compilare un modulo specifico e presentarlo all’Azienda Sanitaria di appartenenza, allegando la ricetta medica e la prescrizione del CUP. Inoltre, i medici prescrittori hanno la possibilità di certificare l’urgenza della prestazione mediante l’applicazione di un codice di priorità, garantendo un accesso più rapido alle cure necessarie. Tali classi di priorità previste nel Piano Nazionale sono:

  • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • Classe B (Breve), prestazioni  da  eseguire entro 10 giorni;
  • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni. 

Quelle che afferiscono al ricovero sono:

  • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Tuttavia, nonostante i diritti siano sanciti dalla legge, la scarsa trasparenza delle amministrazioni e la mancanza di informazioni rendono ancora poco conosciuta questa opzione.

Troppo spesso i cittadini sono lasciati ad aspettare, penalizzando soprattutto i più vulnerabili. È fondamentale intensificare i controlli e promuovere una maggiore trasparenza per garantire il rispetto dei diritti dei pazienti e l’accesso equo alle cure mediche.

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