
Ieri mattina la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Massimo Luciano Calveri, presidente; Concetta Anastasi, consigliere; Emiliano Raganallea, referendario estensore) ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta dal ricorso presentato dai consiglieri comunali di minoranza (Filomena Greco, Tommaso Critelli, Cosentino Francesco e Mario Sero, rappresentati e difesi dallavvocato Alfredo Gualtieri) contro il Comune di Cariati, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Antonio Senatore, nei confronti del sindaco Filippo Giovanni Sero e dellassessore Leonardo Celeste. I ricorrenti avevano chiesto la sospensione della delibera consiliare n. 63 di approvazione degli equilibri di bilancio discussa nel consiglio comunale del 29 novembre 2012 Nel ricorso le minoranze rilevavano la illegittimità della delibera adottata senza la presenza dei consiglieri previsti per la validità della seduta e confutavano la mancata disponibilità degli atti contestualmente alla comunicazione dellordine del giorno. I difensori del Comune hanno sostenuto il concetto secondo cui i consiglieri possono impugnare solo atti comunali che limitino lesercizio del loro mandato elettivo, ma non qualsiasi altro provvedimento perché altrimenti si verificherebbe un contrasto tra organi dello stesso Ente non risolubile davanti al Giudice amministrativo. Il Tar ha accolto la tesi, rilevando che nella specie non è stato impedito ai consiglieri di svolgere il proprio ruolo, ed anzi questi si sono volontariamente assentati dalla votazione.
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