RIGETTATA LA CAUSA CONTRO IL SINDACO DI CARIATI: NESSUNA INCANDIDABILITÀ PER CATALDO MINÒ!

Antonio Loiacono

Nella camera di consiglio del giorno 9.07.2024 Il Giudice estensore Dott. Eduardo Bucciarelli ed Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magarò, presso il Tribunale di Castrovillari, hanno sentenziato riguardo all’interpretazione ed ‘applicazione dell’art. 248, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) in relazione alla responsabilità e alle sanzioni interdittive per dissesto finanziario degli amministratori locali, con particolare riferimento al caso del Minò, presidente del consiglio comunale del Comune di Cariati.

I ricorrenti hanno contestato la responsabilità del Minò, insieme ad altri membri della precedente amministrazione comunale, per aver contribuito al dissesto finanziario del Comune di Cariati. Questa responsabilità è stata accertata dal decreto della Corte dei Conti Calabria n. 3/2021.

L’art. 248 del T.U.E.L. stabilisce che gli amministratori riconosciuti responsabili del dissesto finanziario non possono ricoprire incarichi pubblici per dieci anni. Specificamente, i sindaci e i presidenti di provincia riconosciuti responsabili sono anche incandidabili per le cariche elettive durante questo periodo.

Il tribunale ha esaminato se le disposizioni relative all’incandidabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia possano essere estese anche al presidente del consiglio comunale.

Il tribunale ha stabilito che l’art. 248, co. 5 del T.U.E.L. è chiaro nel riservare le sanzioni di incandidabilità ai sindaci e ai presidenti di provincia, escludendo altre figure come il presidente del consiglio comunale. Questo è dovuto a una precisa scelta legislativa che distingue tra le diverse categorie di amministratori e le relative sanzioni.

Il tribunale ha rigettato la domanda dei ricorrenti, ritenendo che non vi sia alcuna causa di incandidabilità in capo al Minò, che può quindi candidarsi e ricoprire cariche elettive.

Vista la novità della questione, il tribunale ha deciso di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

La sentenza sottolinea l’importanza della tassatività e della stretta interpretazione delle norme che limitano il diritto di elettorato passivo, in conformità con i principi costituzionali. La Corte ha ritenuto che un’estensione delle cause di incandidabilità non sia giustificabile senza un’esplicita previsione legislativa. Questo approccio garantisce che le limitazioni ai diritti politici fondamentali siano applicate solo nei casi previsti dalla legge e non ampliate per via interpretativa.

In conclusione, la decisione riafferma il principio secondo cui le sanzioni previste per il dissesto finanziario devono essere applicate secondo quanto chiaramente indicato dal legislatore, evitando interpretazioni estensive che possano creare nuove categorie di incandidabilità non previste espressamente dalla legge.

Views: 619

Puoi essere il primo a lasciare un commento

Lascia una risposta