
Con lart. 31 della Legge Regionale n. 35 del 10/08/2012, la Regione Calabria legifera che è vietato aprire discariche per rifiuti non derivanti da produzioni agricole in zone a coltivazione protette e di qualità; Sul Punto, con sentenza n. 1065/2014 il Consiglio di Stato ( pag 28) ( allegato 1) si esprime testualmente: è evidente che tale disciplina legislativa sopravvenuta non travolge, di per sé, gli atti impugnati in quanto adottati precedentemente alla sua entrata in vigore: ma rebus sic stantibus, inibisce per certo lapertura della discarica,,,,,, . Con Sentenza Tar n. 735 del 21/05/2014 (allegato 2), nella quale la Regione Calabria è parte in causa, viene confermata la bontà delle ordinanze di demolizione n. 16/2012 e 33/2012 e quindi lefficacia delle stesse doveva dare corso alle demolizioni delle opere abusive eseguite sulla strada comunale Capoferro/Cordarella, unica strada di accesso alla discarica. In una tale situazione ; come fa il Dipartimento Politiche dellAmbiente con nota del 14/01/2015 (allegato 3) a paventare lapertura di una discarica per rifiuti speciali in un comune, Scala Coeli, in cui lintero territorio ricade nella Dop Bruzia, ignorando la legge regionale n. 35/12 ?????? Come fa il Dipartimento Politiche dellAmbiente a paventare lapertura della discarica pur sapendo che lunica strada di accesso non è percorribile in sicurezza in quanto oggetto di ordinanza di demolizione di opere abusive e mai collaudate?????????????. Come è possibile che ad oggi il Comune di Scala Coeli non ha dato esecuzione alle ordinanze di demolizione n. 16/2012 e 33/2012 ????????????? Pretendiamo il rispetto della legalità in località Pipino del Comune di Scala Coeli Scala Coeli 29/01/2015 Il comitato antidiscarica
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