MIRTO CROSIA: IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CONDANNATA AD ASSUMERE UN DIPENDENTE.

Con sentenza n. 1695/2023 del 19.10.2023, l’impresa affidataria del servizio di raccolta di rifiuti del Comune di Crosia è stata condannata ad assumere un dipendente ai sensi dell’art. 6 CCNL Fise Assoambiente, secondo cui: “L’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”.

La vicenda però si è presentata ben più complessa, in quanto il dipendente risultava assunto a tempo determinato dall’impresa cessante affidataria del servizio di raccolta rifiuti.

Tuttavia, il relativo contratto di lavoro veniva prolungato con ben quindici (15) proroghe, in palese violazione dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede espressamente un numero massimo di quattro proroghe; contrariamente,  il contratto di lavoro a tempo determinato si considera trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il giovane ricorrente, dunque, assistito dall’Avv. Vincenzo Arcangelo, domandava al Tribunale di Castrovillari, di dichiarare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per superamento del numero di proroghe, e quindi, ricorrendone i presupposti, il diritto ad essere assunto ex art. 6 CCNL Fise Assoambiente dall’impresa subentrante.

Il Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, ha accolto totalmente la domanda del ricorrente ed ha condannato l’impresa subentrante affidataria del servizio di igiene urbane del Comune di Crosia all’assunzione del ricorrente medesimo, alle retribuzioni non corrisposte a far data dal 25.07.2020 e fino alla data dell’assunzione, al versamento della relativa contribuzione, nonché ha dichiarato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 04.01.2020, e quindi, ha condannato l’impresa cessante al versamento delle differenze contributive in ragione della trasformazione.

Le imprese – cessante e subentrante – sono state altresì condannate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

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