
Il Consiglio di Stato Sezione V (Presidente Pajno, estensore Amicuzzi), con sentenza n. 2448/2014 del 13.05.2014, accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dallAvv. Oreste Morcavallo ha accolto il ricorso in appello proposto dal Comune di Cariati avverso la sentenza del TAR Calabria che aveva annullato laggiudicazione della gara per i lavori per la realizzazione del Mercato Ittico Comunale. I Fatti. Il Comune di Cariati ha indetto una procedura negoziata per laffidamento dei lavori di realizzazione dellopera denominata Mercato ittico Comunale e servizi di banchina molo sopraflutto lotto n. 1, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso. Allesito delle operazioni di gara, risultava primo in graduatoria il R.T.I. costituito dalla ditta individuale Costruzioni Torchia Cataldo e dalla Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l. Con Delibera il Comune, avendo rilevato la mancata esclusione di tre imprese prive di qualificazione nella categoria OG11 (che nemmeno avrebbero fatto ricorso allavvalimento o alla costituzione di unA.T.I.), nonché acquisito il parere al riguardo dellA.V.C.P., ha disposto lannullamento del verbale di gara, dellaggiudicazione provvisoria della stessa al Raggruppamento Torchia Cataldo, della lettera di invito alla procedura negoziata, nonché lindizione di una nuova procedura di gara e la trasmissione di una nuova lettera di invito alla procedura negoziata per laffidamento di detti lavori. Detti ultimi provvedimenti, sono stati impugnati con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, Catanzaro, dal R.T.I. costituito dalla ditta individuale Costruzioni Torchia Cataldo e dalla Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l., corredato da motivi aggiunti per lannullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dellA.T.I. tra la ditta individuale Bruno Serafino e Elettrica Sud s.r.l. Con ordinanza n. 126 dell8 marzo 2012 detto T.A.R. ha concesso la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. In forza di detta ordinanza, il Comune di Cariati ha adottato il provvedimento, con il quale ha revocato la citata determinazione di annullamento in autotutela della prima gara, nonché tutti gli atti della seconda gara, disponendone laggiudicazione provvisoria in favore del R.T.I. tra la ditta individuale Costruzioni Torchia Cataldo e la Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l., successivamente divenuta definitiva. Avverso detta ordinanza cautelare n. 126/2012 lA.T.I. tra la ditta individuale Bruno Serafino e Elettrica Sud s.r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame con ordinanza n. 2022/2012. Il Comune di Cariati, preso atto di detta ordinanza del Consiglio di Stato, ha disposto lassegnazione di nuova efficacia alle delibere di aggiudicazione definitiva in favore dellA.T.I. tra la ditta individuale Bruno Serafino e Elettrica Sud s.r.l. e limmediata ripresa dei lavori. Il R.T.I. tra la ditta individuale Costruzioni Torchia Cataldo e la Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti la citata determinazione del Comune di Cariati, ribadendo censure già espresse nei precedenti atti difensivi. Il T.A.R. Calabria, con sentenza ha accolto il ricorso e, ferma restando lefficacia del contratto già stipulato con lA.T.I. Bruno, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni per circa E. 50,000.00. Con ricorso in appello il Comune di Cariati ha chiesto lannullamento o la riforma di detta sentenza. Si costituiva in giudizio il R.T.I. costituito dalla ditta individuale Costruzioni Torchia Cataldo e dalla Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l., che eccepiva linammissibilità per genericità dellappello, nonché linfondatezza, concludendo per la conferma della sentenza. Con ordinanza 5 febbraio 2013 n. 447 il Consiglio di Stato accoglieva listanza di sospensione della sentenza impugnata, considerato che, ad un primo sommario esame, apparivano sussistere elementi di fondatezza dellappello con riguardo alla non scomponibilità della categoria OG11. Con sentenza n. 2448/2014, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso del Comune di Cariati, difeso dallAvv. Morcavallo, stabilendo definitivamente la piena legittimità della gara e linfondatezza della condanna risarcitoria. Per effetto di tale decisione, quindi, il Comune non dovrà corrispondere alcunché alla ditta poiché è stata riconosciuta corretta la procedura di aggiudicazione seguita per la realizzazione del Mercato Ittico.
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