LAVORATORI EX SIBARITIDE, ACCOLTO RECLAMO ECOROSS EX DIPENDENTE NON SARÀ RIASSUNTO CANTIERE CORIGLIANO, REVOCATA ORDINANZA PRIMO GIUDICE Corigliano, Lunedì 7 Febbraio 2011 Provvedimento di riassunzione emesso dal Giudice del lavoro. Il Tribunale di Rossano accoglie il reclamo della Ecoross. Un ex dipendente della Sibaritide Spa, C.A., non sarà assunto nel cantiere di Corigliano. Mancano i requisiti: non aveva contratto con precedente azienda e non aveva maturato i 240 giorni di attività. Il Tribunale di Rossano Sezione lavoro, riunito in camera di consiglio (Dott. Giuseppe DALITTO -Presidente, Dott. Guglielmo LABONIA Giudice relatore estensore, Dott.ssa Letizia BEGNIGNO Giudice) ha revocato lordinanza emessa in data 2 Luglio 2010 dal Giudice del Lavoro Dott. Guido ROMANO, con la quale, in accoglimento del ricorso del dipendente C.A., ordinava alla Società Ecoross di riassumere questultimo quale ex dipendente della Sibaritide Spa, nel Cantiere del Comune di Corigliano Calabro. I FATTI Il lavoratore C.A., rappresentato e difeso dallAvv. Gesualda LORENZANO, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rossano Sez. Lavoro, la Società ECOROSS al fine di vedersi riconosciuto il diritto di essere assunto nel cantiere del comune di Corigliano Calabro in seguito al passaggio di cantiere del settore. LEcoross, difesa dallAvv. Antonio CAMPILONGO, impugnando e contestando il ricorso chiedeva il rigetto, mancando i requisiti che giustificavano il ricorso alla procedura durgenza. In particolare la Ecoross contestava il diritto del dipendente al passaggio di cantiere dalla Sibarite Spa in liquidazione al Comune di Corigliano Calabro, dal momento che, questultimo, aveva affidato alla Ecoross il servizio RSU in maniera del tutto provvisoria e temporanea per sei mesi, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria ed il decoro urbano, e per far fronte allemergenza, con lassunzione di operatori ecologici e autisti. La Ecoross aveva rilevato, inoltre, che il dipendente non era stato assunto dalla Sibaritide Spa e che, comunque, non aveva maturato i 240 giorni di attività presso limpresa cessante necessari ad avanzare il diritto di assunzione. Il Giudice del lavoro Dott. Guido ROMANO, disattendendo le contestazioni della Ecoross, accoglieva con ordinanza messa in data 2 luglio 2010 il ricorso durgenza proposto dal dipendente, ordinando alla Ecoross oltre allassunzione dello stesso, il pagamento delle retribuzioni a far data dal 26 febbraio 2010 alleffettiva assunzione e le spese legali. La Ecoross proponeva, quindi, reclamo avverso depositando il ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Rossano – sezione lavoro. Il Tribunale di Rossano, in composizione collegiale, ha ritenuto di accogliere le motivazioni ed eccezioni della Ecoross ritenendo di non condividere quanto disposto dal primo giudice del Lavoro nellordinanza del 2 luglio 2010 e rigettando, con provvedimento depositato in data 4 Febbraio 2011, il ricorso proposto dal dipendente C.A., nei confronti della stessa Società.
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