
LA SINDACA
VISTO il comma 5° dell’art. 12 della Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’ A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all’interno di strutture e/o nei suoli.
VISTO, l’art.10 della citata legge prevede al comma 1° l’adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l’altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. e che, in conformità al comma 1° dell’art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
VISTO l’art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 “Atto d’indirizzo e coordinamento alle regioni per l’adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d’utilizzazione collettiva e per i blocchi d’appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d’applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;
VISTA la L.R. n°14 del 27/04/2011 Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.
VISTO l’art. 15.5.1 dell’allegato “C” alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454,”Linee guida per la protezione dell’ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996”; e inoltre l’art. 15.8 dell’allegato C suddetto “ censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto”;
VISTO che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;
CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d’inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell’intero sito ai fine della tutela della salute pubblica.
CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell’amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;
ORDINA
a tutti i proprietari d’immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale:
– ad effettuare il censimento degli stessi mediante l’utilizzo di apposito Modello disponibile presso l’Area Tecnica di questo Comune, sita in via Salvo D’Acquisto o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.cariati.cs.it.
Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall’amministratore, o dal legale rappresentante dell’immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Cariati, oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Ente o via PEC (protocollo.cariati@asmepec.it) entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito, il Comune trasmetterà all’ A.S.P. di Cosenza – Distretto Ambito Ionio Sud – tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell’iter di competenza.
AVVERTE
che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell’ articolo 12 – comma 5°, della legge 27.03.1992, n, 257, del D.P.R. 08.08.1994 – articolo 12 – comma 2°; per l’inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta Legge 27.03.1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.
AVVERTE INOLTRE CHE
qualora l’amianto presente nell’immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d’immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:
- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s’intendono adottare ed i relativi tempi:
- il nome della figura designata con computi di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
- integro non suscettibile di danneggiamento;
- integro suscettibile di danneggiamento;
Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell’ A.S.P. di Cosenza.
Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Cariati, può presentare segnalazione scritta al Comune, al quale possono essere richieste eventuali informazioni presso l’Area Tecnica nell’orario di apertura al pubblico.
La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cariati, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Cosenza – distretto “Ambito Ionio Sud” e A.R.P.A. CAL di Cosenza, alla Polizia Municipale del Comune di Cariati, al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati.
Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione.
Dalla Residenza Municipale , li 29 agosto 2017
LA SINDACA
Avv. Filomena Greco
Views: 6
Lascia una risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.