
Con Ordinanza n. 82 del 18.02.2022 il Tar Calabria, Sez. I, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dall’Impresa Murrone Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Arcangelo ed ha sospeso il provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies L. 241/90 della gara di messa in sicurezza del pontile torrente Malvico interessato da smottamenti franosi degli argini.
Il provvedimento di annullamento veniva fondato erroneamente dall’amministrazione sul presupposto della violazione del principio di rotazione, nonché dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) D.lgs. 50/2016.
Ebbene, il tar ha accolto integralmente le argomentazioni sostenute dall’Avv. Vincenzo Arcangelo ritenendo insussistente l’asserita violazione del principio di rotazione per la sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni oggetto degli affidamenti, nonché per l’irrilevanza di talune dichiarazioni non rese dall’impresa ricorrente ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) D.lgs. 50/2016.
L’ordinanza di sospensione n. 82/2022 resa dal Tar Catanzaro interviene a seguito della sentenza n. 2363/2021 con cui il Tar aveva già annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dei lavori in questione intervenuta in favore della Ditta Murrone Giuseppe.
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