
ORDINANZA N° 1417 del 29/12/2021
Il Sindaco,
RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus;
RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell’epidemia, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica anche attraverso, se necessario, l’inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;
DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;
PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Cariati;
ORDINA
Con decorrenza immediata e sino al 06/01/2022 (incluso) e salvo proroghe, in adesione delle analoghe disposizioni ministeriali,
• è fatto obbligo a tutte le persone di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (D.P.I.), nelle abitazioni private, nonché nei luoghi all’aperto siano essi su suolo pubblico che privato ma aperto al pubblico, ivi comprese e specificamente, le pertinenze/adiacenze delle attività di somministrazione cibi e bevande;
• sono esclusi dal presente obbligo i minori di anni 6 ed i soggetti con particolari condizioni fisiche esentati in base alle disposizioni ministeriali;
• E’ VIETATO l’assembramento in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato (con esclusione dei congiunti stretti), nonché lo svolgimento di eventi/manifestazioni/veglio ni/cenoni in qualsiasi modo denominati in luoghi al chiuso (siano essi in luoghi pubblici che privati ma aperti al pubblico);
La presente misura si applica anche alle manifestazioni elo eventi eventualmente già in calendario, programmati o autorizzati precedentemente all’emissione ed entrata in vigore del presente provvedimento.
AVVERTE
L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’Art. 650 c.p.p. fatto salvo che la stessa non costituisca più grave reato. Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall ‘art. 4 del D.L. 25.03 .2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 3.000,00.
RACCOMANDA
Ai titolari e gestori delle attività economiche di operare con la massima attenzione e senso di responsabilità circa l’applicazione delle nuove vigenti disposizioni in materia di certificazione verde (Green Pass);
A tutta la popolazione, in vista del periodo di festività di fine anno, di mantenere alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati. In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le correnti festività natalizie e di fine anno sono richiamati espressamente ad evitare assembramenti, oltre che adempiere puntualmente all’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto.
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