REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE GIA’ DISPOSTO CON ORDINANZA N. 18 DEL 12/07/2013

C O M U N E D I C A R I A T I -PROVINCIA DI COSENZA- UFFICIO DEL SINDACO ORDINANZA N. 20 /2013 Oggetto : REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE GIA’ DISPOSTO CON ORDINANZA N. 18 DEL 12/07/2013 AD OGGETTO :“ Divieto temporaneo di balneazione sul tratto di arenile da 100 m. a dx a 100 m. a sx della traversa a mare di Via Basilicata. “ IL SINDACO Vista l’ordinanza n. 18 del 12/07/2013, avente ad oggetto: << Divieto temporaneo di balneazione sul tratto di arenile da 100 m a dx a 100 m a sx della traversa a mare di Via Basilicata.>>; Considerato che tale ordinanza veniva emessa sulla scorta della relazione dell’Ufficio Tecnico preposto prot. u.t. n. 4007/12.07.2013, prot. gen. n. 8663 del 12.07.2013, con la quale si segnalava un guasto verificatosi sulla rete fognaria in loc. S. Paolo, con conseguente inconveniente igienico-sanitario e necessità di emissione di un provvedimento d’interdizione temporanea della balneazione sul predetto tratto di arenile; Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico, trasmessa con nota a mezzo telefax del 19/07/2013, avente ad oggetto << Revoca divieto temporaneo di balneazione in Via Basilicata – Ordinanza sindacale n. 18 del 12/07/2013>>, dalla quale si evince che l’intervento di manutenzione sul tratto di rete fognaria interessato si è concluso e che le analisi delle acque marine nel tratto di mare già interdetto alla balneazione, prontamente disposte dal medesimo ufficio in autocontrollo tramite lo studio tecnico chimico-biologico Liguori- Caminiti, legalmente accreditato, hanno dato risultati conformi ai valori limite riportati dal D.lgs. n. 116 del 30 maggio n. 2008 e s.m.i. in materia di acque di balneazione; Visti i rapporti di prova citati nella predetta relazione dell’Ufficio Tecnico, pervenuti con nota prot, gen. n. 8936 del 18/07/2013; Considerato, pertanto, che nelle more degli ulteriori controlli da demandarsi all’ARPACAL in base alla predetta ordinanza n. 18 del 12/07/2013, vi è già attestazione della perfetta balneabilità del tratto di mare già interdetto in via precauzionale alla balneazione , rilasciata da Studio legalmente accreditato; Vista la normativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. 267/2000; ORDINA LA REVOCA dell’ordinanza n. 18 del 12/07/2013 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo di balneazione sul tratto di arenile da 100 m. a dx a 100 m. a sx della traversa a mare di Via Basilicata ; DISPONE: -la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale; -a cura dell’Ufficio URP comunale, la pubblicazione della medesima sul sito internet del Comune e la trasmissione agli altri siti locali d’informazione online; -a cura dell’Ufficio comunale di Segreteria, la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio a)Tecnico comunale per quanto di propria competenza e affiche’ disponga ulteriori controlli a mezzo l’ARPACAL di Cosenza; b)all’Ufficio URP comunale ; c)al Comando di Polizia Municipale, d) alla Stazione locale dei Carabinieri; e) all’Ufficio Locale Marittimo del Porto di Cariati, anche per quanto di competenza in termini di vigilanza; f) per conoscenza, all’ARPACAL di Cosenza; g) all’ASP di Cosenza; h) all’Ufficio Sanitario di Cariati; i) al signor Prefetto di Cosenza. AVVERTE ai sensi di legge che il Responsabile del Procedimento amministrativo in relazione alla presente ordinanza è il Geom. Antonio Dell’Anno, Dirigente dell’Area Tecnica-Urbanistica, LL.PP. e Servizi; che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione, oppure – in alternativa – il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione. Cariati, dalla Sede municipale, il 19 luglio 2013 Il Sindaco Filippo Giovanni Sero

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