CARIATI: SI PAGHERA’ LA TOSAP, OPPURE LA COSAP?

 IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, DAI CONTENUTI EQUIVOCI, DANNOSI ED ILLEGITTIMI.

PENALIZZATI COMMERCIANTI, CITTADINI E LE CASSE COMUNALI!

SI RITORNI IN CONSIGLIO COMUNALE PER LE OPPORTUNE E NECESSARIE RETTIFICHE, RIMEDIANDO ALL’ENNESIMA ED EVIDENTE DIMOSTRAZIONE DI INCAPACITÀ AMMINISTRATIVA E POLITICA.

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  • COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio Comunale di Cariati dello scorso 3 giugno 2020, ha approvato, all’unanimità dei consiglieri presenti e su proposta della Giunta Comunale (delibera n. 67 del 22/05/2020), un nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, dai contenuti equivoci e, per alcuni versi, illegittimi.

Questo atto amministrativo, risulterà essere dannoso per molti commercianti, antieconomico per il bilancio e le casse comunali e, se non rettificato nell’immediato, potrebbe generare numerosi disagi e contenziosi.

Le criticità scaturiscono, in particolare, da quanto stabilito negli articoli 12 e 29 del regolamento in questione.

Con l’articolo 12, infatti, si stabilisce di spostare DEFINITIVAMENTE, per 5 mesi all’anno, il MERCATO MENSILE, sul LUNGOMARE cittadino di via C. COLOMBO, nel periodo di tempo che va dal primo giugno al 31 ottobre di ogni anno.

Il trasloco del MERCATO, creerà notevoli disguidi, anche economici, a molti commercianti, soprattutto a quelli che hanno la sede della propria attività nelle vie cittadine in cui si svolgerà il MERCATO MENSILE nei restanti mesi dell’anno (1° NOVEMBRE – 31 DICEMBRE e 1° GENNAIO – 31 MAGGIO).

Non è stato previsto neanche un periodo di prova di tale disposizione regolamentare!

Il contenuto del menzionato art.12, causerà, maggiori difficoltà alla viabilità cittadina, un’enorme confusione, sconsigliabili assembramenti di persone (in periodo di pandemia da COVID-19) sul LUNGOMARE, importantissima arteria di sfogo del traffico urbano.

Ciò, a causa, del contestuale incrociarsi, durante la stagione estiva, sullo stesso tratto viario cittadino, nel primo sabato di ogni mese, del MERCATO MENSILE, del MERCATINO SERALE, del flusso di residenti e turisti che quotidianamente si recheranno sul LUNGOMARE, per accedere alla spiaggia, per passeggiare e per recarsi nelle attività di servizio, turistiche e commerciali site in via C. COLOMBO. Di contro, nei giorni di mercato, questo tratto di area cittadina, per quasi la totalità della giornata, dovrà rimanere chiuso al traffico automobilistico.

Cosa molto grave, risulta essere che, questo spostamento di collocazione del MERCATO, nel corso degli anni, arrecherà un RILEVANTE DANNO ECONOMICO all’erario ed alle casse comunali (queste si trovano anche in conclamato stato di DISSESTO FINANZIARIO!).

Se quanto relazionato, nell’ultimo Consiglio Comunale, dovesse corrispondere al vero, il Comune di Cariati, infatti, dovrà pagare il canone relativo all’eventuale ottenimento della concessione demaniale sul lungomare e contestualmente, lo stesso ente, non potrà incassare il canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, da parte degli operatori commerciali partecipanti al MERCATO MENSILE tra il 1° giugno ed il 31 ottobre di ogni anno. Su questo fatto abbiamo le nostre riserve, perché non è stato ben specificato, né chiarito, neanche nel regolamento, a quale titolo il Comune di Cariati ha la disponibilità dell’area occupata dal Lungomare.

Al TITOLO VII – ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO, dell’approvato regolamento, inoltre, all’articolo 29 è prevista la “TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” (TOSAP).

Dal contenuto del menzionato articolo, non si capisce, se gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio, nel corso degli anni, dovranno corrispondere la TASSA (TOSAP), oppure, così come dovrebbe essere, il CANONE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), che è applicato e regolamentato nel nostro Comune.

Tutto ciò, fatto salvo quanto previsto dall’ ART. 181 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 19/05/2020), che ha stabilito, per i pubblici esercizi, l’esenzione del pagamento della TOSAP O COSAP, per il periodo compreso tra il 1° Maggio e 31 Ottobre del corrente anno.

Nel Comune di Cariati si applica il CANONE CONCESSIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) avendo a suo tempo optato per l’applicazione di tale entrata, al posto della Tosap  (delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/1998). Così come, tutte le successive deliberazioni del Consiglio Comunale che hanno approvato annualmente le tariffe delle entrate comunali (tributarie e patrimoniali), infatti, non parlano più di Tosap ma soltanto di COSAP, proprio perché la Tosap non può coesistere con il Cosap.

L’art. 29, del regolamento approvato nell’ultimo consiglio comunale, al comma 2, stabilisce per i TITOLARI DI CONCESSIONE, che la TASSA (quindi la TOSAP) dovrà essere corrisposta: per le CONCESSIONI PLURIENNALI e TEMPORANEE a mezzo di un fantomatico Conto Corrente postale (il cui numero non viene indicato!), intestato al COMUNE DI CARIATI SERVIZIO TOSAP, mentre per le CONCESSIONI GIORNALIERE la stessa TASSA dovrà essere pagata direttamente al personale di vigilanza.

È notorio che, la TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) ed il CANONE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), sono due tipologie di entrata locali ben distinte, separate, con implicazioni e quantificazioni diverse e non possono essere applicate contestualmente. La prima ha natura tributaria, mentre la seconda è un’entrata patrimoniale. Ciò configura una differente collocazione di queste due entrate nel bilancio comunale, con tutto quello che ne consegue, anche dal punto di vista del contenzioso. La TOSAP ha disciplina legislativa (CAPO II° – D.Lgs N.507/1993 ed s.m.i.), mentre per la COSAP l’Art. 63 del D.Lgs n.446/97, demanda l’intera disciplina all’apposito regolamento comunale, che nel caso  del Comune di Cariati, si ribadisce essere stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/1998.

Alla luce dell’articolo 29 del nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, il titolare della concessione di posteggio, dovrà corrispondere al Comune di Cariati la TOSAP, oppure la COSAP?

È possibile che le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, per come specificato all’art.1 del regolamento in esame, abbiano, preventivamente, potuto acconsentire all’approvazione di un simile regolamento?

I commercianti delle zone cittadine interessate dal MERCATO MENSILE, sono stati consultati prima di deliberare lo spostamento del MERCATO MENSILE sul LUNGOMARE cittadino?

FORZA ITALIA -Cariati, pertanto, invita il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE f.f. (che ha anche il compito di soprintendere i lavori riguardanti le variazioni e le revisioni dei regolamenti comunali) e gli Amministratori Comunali, a riportare, con urgenza, all’attenzione del Consiglio Comunale e prima della sua effettiva entrata in vigore, l’approvato nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”.

Ciò ai fini delle opportune e necessarie rettifiche, rimediando, per tempo, all’ennesima ed evidente dimostrazione di INCAPACITÀ AMMINISTRATIVA E POLITICA.

CARIATI 12/06/2020

                                                                                  

                                                                                    DOTT. Francesco COSENTINO

                                                                 COMMISSARIO CITTADINO FORZA ITALIA – CARIATI

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